Onorevoli Colleghi! - L'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, ha introdotto una causa di decadenza dalla domanda giudiziale qualora essa non sia proposta «avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».
La disposizione, chiaramente finalizzata a deflazionare il contenzioso in materia assistenziale e previdenziale e ad evitare che le procedure restino in uno stato di stallo per il più lungo periodo di prescrizione ordinaria del diritto, appare particolarmente penalizzante per i suoi destinatari.
Infatti, pur nel ritenere la scelta del legislatore meritevole di giudizio positivo nel principio, se si tiene conto che coloro che formulano richiesta di prestazioni di tale natura si trovano in uno stato di debolezza psico-fisica, morale e sociale, prevedere un termine così poco dilatorio appare eccessivamente pregiudizievole per i potenziali beneficiari delle prestazioni in questione.
Il fatto è che i tempi di impugnativa giudiziale devono essere proporzionati al grado di capacità di questi soggetti di far valere i propri diritti, anche per il fatto che spesso devono rivolgersi all'ausilio di terzi (parenti, amici, tutori o enti di patronato).
1) la modificazione della «causa di decadenza» in «termine di prescrizione»;
2) la previsione di un termine più ampio, omologato a quello previsto dal menzionato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965;
3) il bilanciamento di tale modifica mediante il divieto di interrompere i termini di prescrizione con atti diversi dalla proposizione della domanda giudiziale.
La presente proposta di legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.